Contratti: clausola di mediazione. Nuova disciplina della Riforma Cartabia.
A seguito della Riforma Cartabia, è stata disciplinata per la prima volta la possibilità di inserire, all’interno di un qualsiasi contratto, in uno statuto o in un atto costitutivo, una clausola di mediazione, con l’effetto di rendere obbligatorio tra le parti contrattuali il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia insorta.
Ante Riforma, il tentativo obbligatorio di mediazione era imposto dalla legge solo per determinate materie, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis D.lgs. n. 28/2010), facendone discendere, in caso di violazione, l’improcedibilità della domanda.
Oggi, a seguito della nuova disciplina, contenuta all’art. 5 sexies D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal D.lgs.n.149/2022, per effetto della previsione contrattuale di una clausola di mediazione, il ricorso allo strumento alternativo di risoluzione delle controversie diventa obbligatorio anche per le controversie legate a quel determinato rapporto contrattuale – in quanto le parti si obbligano reciprocamente ad esperire il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio – pena l’improcedibilità della domanda giudiziale, anche nelle ipotesi in cui la legge non ne prevede l’obbligatorietà della mediazione.
Il vantaggio di ricorrere a questo strumento non è solo quello di contribuire alla deflazione del contenzioso giudiziario, ma è quello soprattutto di salvaguardare i rapporti contrattuali e garantirne una più stabile tenuta.
Le parti avranno la possibilità di decidere, in via preventiva, a quale organismo di mediazione rivolgersi per risolvere eventuali e future controversie.
Considerazioni finali
Includere una clausola di mediazione nel contratto rappresenta una scelta strategica per le parti, poiché offre un modo efficace per affrontare le controversie. Tuttavia, è fondamentale che la clausola sia redatta con attenzione, chiarendo le modalità e le procedure da seguire, affinché sia efficace. Prima di adottare questa soluzione, le parti dovrebbero anche considerare di informarsi adeguatamente sulla figura del mediatore e sulle modalità del processo di mediazione, per garantire che possa soddisfare le loro esigenze specifiche. Infine, occorre avere particolare accortezza nell’ipotesi in cui una delle parti contrattuali sia un “consumatore” (così come disciplinato dal Codice del Consumo D.lgs. n. 206/2005), in quanto, trattandosi di clausola vessatoria, dovrà essere apposta specifica sottoscrizione a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.