Lo sfratto per morosità è disciplinato dall'articolo 658 del Codice di procedura civile e rappresenta una delle situazioni più frequenti nel rapporto tra locatore e conduttore. Si tratta di un rimedio legale che consente al proprietario di un immobile di ottenere la restituzione del bene locato in caso di mancato pagamento del canone di locazione da parte dell’inquilino entro i termini stabiliti dal contratto. Il locatore può richiedere al giudice l'emissione di un'ordinanza di sfratto e contestualmente ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme dovute.
La procedura è caratterizzata da tempi relativamente rapidi, proprio per tutelare il diritto del locatore a riottenere la disponibilità dell'immobile.
Tuttavia, quando nel contratto di locazione è prevista la figura di un garante, la dinamica legale si arricchisce di ulteriori aspetti legati alla responsabilità di quest'ultimo.
Il garante nel contratto di locazione è una figura accessoria e svolge un ruolo cruciale per rafforzare la tutela del locatore. Viene inserito principalmente per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal conduttore, quindi, da un lato, offre al locatore una copertura aggiuntiva contro i rischi di inadempimento; dall’altro, consente al conduttore di accedere a contratti di locazione anche in assenza di solide garanzie personali o patrimoniali.
Pertanto, il garante non è parte del rapporto di locazione in senso stretto, ma assume un obbligo accessorio rispetto a quello principale del conduttore. Ciò significa che, in caso di morosità, il locatore può agire direttamente contro il garante per ottenere il pagamento delle somme dovute, senza dover attendere l'esito della procedura di sfratto.
Ma è essenziale distinguere tra la procedura di sfratto e l'azione di ingiunzione.