STUDIO LEGALE VIVA

Condominio: convocazione assemblea condominiale via e-mail

Prima del 2012, l’art. 66 disp. att. c.c. non prevedeva l’osservanza di particolari modalità di notifica dell’avviso di convocazione dell’assemblea, garantendo solo un preavviso minimo di 5 giorni precedenti la data prevista per la riunione.

Con la c.d. riforma del condominio, è stata introdotta una disciplina più rigorosa a riguardo,

prevedendo che l’avviso di convocazione dovesse essere inviato esclusivamente a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, sempre 5 giorni prima della data fissata e con l’indicazione dettagliata dell’ordine del giorno.

In questo modo, il legislatore ha voluto garantire l’effettiva conoscibilità della convocazione tipizzando le forme di notificazione della stessa ed obbligando l’amministratore a conformarsi alla norma, trattandosi di un atto a forma vincolata.

Il Tribunale di Monza, con Sentenza n. 1734 del 12 giugno 2024, ha precisato che la convocazione dell’assemblea condominiale tramite semplice e-mail, così come consegnare la stessa nella cassetta postale, non può garantire una certezza nella ricezione della comunicazione da parte del condomino.

Al contrario, qualora il condomino, in seguito alla ricezione della convocazione mediante e-mail, partecipi in assemblea e non contesti le modalità di convocazione, la sua presenza avrebbe una funzione sanante dell’irregolare convocazione e la delibera può considerarsi valida.

Pertanto, secondo questa tesi, deve ritenersi che la convocazione a mezzo e-mail non sia vietata, purché sia garantita e provata la ricezione.